Art. 27 dello Statuto di Ateneo
27.1 Spetta ai consigli dei corsi di studio:
a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;
e) approvare la relazione annuale sull’attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
f) avanzare richieste per il potenziamento e l’attivazione dei servizi didattici;
g) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all’impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
h) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
i) deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
l) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
27.2 Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
27.3 Ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di garanti e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica di ateneo nominata dal senato accademico.
27.4 Il consiglio del corso di studio è costituito:
a) dai garanti del corso di studio;
b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell’ambito del corso stesso, anche se non garanti ;
c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell’organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a mille;
e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a cinquecento.
27.5 I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.
Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
27.6 Un ricercatore che svolge attività didattica istituzionale in più di un corso di studio fa parte solo del consiglio del corso di studio di cui è garante, ovvero, se non è garante di alcun corso di studio, è tenuto ad optare per la partecipazione al consiglio di un solo corso di studio.
27.7 Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
27.8 I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.
27.9 La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.
27.10 In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all’inizio delle attività didattiche, le funzioni del Consiglio di Corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, da quattro rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea specialistica, designati dalle commissioni didattiche delle facoltà interessate.
27.1 Spetta ai consigli dei corsi di studio:
a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;
e) approvare la relazione annuale sull’attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
f) avanzare richieste per il potenziamento e l’attivazione dei servizi didattici;
g) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all’impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
h) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
i) deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
l) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
27.2 Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
27.3 Ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di garanti e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica di ateneo nominata dal senato accademico.
27.4 Il consiglio del corso di studio è costituito:
a) dai garanti del corso di studio;
b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell’ambito del corso stesso, anche se non garanti ;
c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell’organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a mille;
e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a cinquecento.
27.5 I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.
Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
27.6 Un ricercatore che svolge attività didattica istituzionale in più di un corso di studio fa parte solo del consiglio del corso di studio di cui è garante, ovvero, se non è garante di alcun corso di studio, è tenuto ad optare per la partecipazione al consiglio di un solo corso di studio.
27.7 Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
27.8 I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.
27.9 La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.
27.10 In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all’inizio delle attività didattiche, le funzioni del Consiglio di Corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, da quattro rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea specialistica, designati dalle commissioni didattiche delle facoltà interessate.
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