E' ora online il sito definitivo di Sinistra Per... Giurisprudenza, all'indirizzo http://sinistraper.org/jus


Il Comitato di Presidenza

Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art.24.1 lettere d), e), f), g), h), l).

Art. 25 dello Statuto di Ateneo

Il Senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1 lett. e). Con modalità stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà della componente studentesca.

Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dal vicepreside, dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.

La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Nessun commento: