Art. 24 dello Statuto d'Ateneo
- Spetta al consiglio di facoltà:
a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'università e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti;
b) proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;
c) approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;
d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;
e) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;
f) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
g) procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
h) provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
i) approvare la relazione annuale sulla attività didattica della facoltà predisposta dal preside;
l) deliberare il regolamento di facoltà;
m) approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.
Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere g), h) la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere d) ed f). Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m), il consiglio si esprime nella sua composizione completa.
Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere e), f,) g), h), deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque legittimato a deliberare.
24.2 Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento di facoltà.
24.3 Il consiglio di facoltà è composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facoltà;
b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà ;
c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.
Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei.
Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà; il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.
Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.
Alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà limitatamente ai punti all'ordine del giorno concernenti le materie disciplinate dal regolamento stesso.
Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere, curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo con riguardo alla legittimità amministrativo-contabile delle delibere stesse.
24.4 Nei regolamenti di facoltà deve essere prevista la partecipazione ai consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facoltà stessa.
24.5 Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei consigli di facoltà, l'attribuzione alle diverse facoltà del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberato dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.
24.6 I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di facoltà durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano in carica due anni.
24.7 Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del consiglio di facoltà, e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.
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